VENDITORE:
Dopo la stipula dell’atto di trasferimento immobiliare chi cede l’immobile deve:
Pagare l’IMU (o la IUC o, quale che sia il nome, l’imposta comunale sull’immobile) e l’imposta sui rifiuti
– solo ove dovuta e quindi, normalmente, non per la prima casa, a meno che non sia stata prevista dal Comune una percentuale di pagamento anche per la prima casa;
– l’imposta va pagata per tutti i mesi interi di possesso nel corso dell’anno. Se l’acquisto avviene entro il giorno 15 del mese, il mese va pagato dal venditore; se l’acquisto avviene dopo il 15 del mese tenuto al pagamento è il compratore;
– salve ulteriori modifiche o prescrizioni del Comune ove è ubicato l’immobile, l’acconto dell’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata entro il 30 di giugno (con riferimento al semestre precedente); il saldo entro il 20 di dicembre (per il secondo semestre dell’anno).
Comunicare al Comune l’avvenuta cessione dell’immobile
La comunicazione è opportuno avvenga il prima possibile o, al più tardi, entro la prima scadenza di pagamento dell’imposta. In ogni caso le informazioni possono essere reperite all’Ufficio Tributi del Comune di ubicazione dell’immobile.
Comunicazione all’eventuale Amministratore del Condominio
Se l’immobile fa parte di un condominio occorre fare comunicazione della cessione all’Amministratore del Condominio con indicazione delle generalità dell’acquirente; invero, ai sensi dell’art. 63 disp. att. del codice civile, chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato, solidalmente con l’avente causa, per i contributi condominiali maturati fino al momento in cui è trasmessa, all’amministratore, copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
ACQUIRENTE:
Dopo la stipula dell’atto di trasferimento immobiliare chi acquista l’immobile deve:
Pagare l’IMU (o la IUC o, quale che sia il nome, l’imposta comunale sull’immobile) e l’imposta sui rifiuti.
– solo ove dovuta e quindi, normalmente, non per la prima casa, a meno che non sia stata prevista dal Comune una percentuale di pagamento anche per la prima casa;
– l’imposta va pagata per tutti i mesi interi di possesso nel corso dell’anno. Se l’acquisto avviene entro il giorno 15 del mese, il mese va pagato dal venditore; se l’acquisto avviene dopo il 15 del mese tenuto al pagamento è il compratore;
– salve ulteriori modifiche o prescrizioni del Comune ove è ubicato l’immobile, l’acconto dell’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata entro il 30 di giugno (con riferimento al semestre precedente); il saldo entro il 20 di dicembre (per il secondo semestre dell’anno).
Comunicare al Comune l’avvenuta cessione dell’immobile ai fini del pagamento delle imposte
La comunicazione è opportuno avvenga il prima possibile o, al più tardi, entro la prima scadenza di pagamento dell’imposta. In ogni caso le informazioni possono essere reperite all’Ufficio Tributi del Comune di ubicazione dell’immobile.
Cambio residenza
Se l’acquirente ha richiesto in atto le agevolazioni prima casa con residenza da acquisire nel Comune di acquisto dell’immobile, nei successivi 18 mesi deve effettuare il cambio di residenza altrimenti decade dalle agevolazioni e deve pagare la differenza dell’imposta di registro, più una soprattassa del 30% di tale differenza più gli interessi.
Dichiarazione dei redditi:
Il reddito dell’immobile acquistato deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. UNICO) da presentare l’anno successivo a quello di acquisto, in proporzione ai giorni di possesso dell’immobile.
Se l’acquirente ha contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, propria o di suoi familiari, potrà detrarre dalla Dichiarazione dei Redditi relativa all’anno durante il quale ha pagato le rate del mutuo il 19% degli interessi passivi (nei limiti del valore dichiarato nell’atto di acquisto) e degli oneri accessori (imposta sostitutiva, imposta per l’iscrizione di ipoteca, le spese di istruttoria, di perizia e quelle notarili) pagati in dipendenza del mutuo, da ripartire tra tutti gli intestatari del mutuo.
La detrazione è ammessa a condizione che: – l’appartamento si stato adibito ad abitazione principale di tutti gli intestatari dell’immobile entro un anno dall’acquisto; – l’acquisto sia avvenuto nell’anno precedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo. Per ulteriori approfondimenti vedi, in questo sito, il relativo articolo.