E’ stata introdotta nel nostro ordinamento con legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 491 ss (Legge si stabilità per il 2013), e disciplinata con D.M. Economia del 21 febbraio 2013, la cosiddetta “Tobin Tax” (da James Tobin, premio nobel per l’economia), un’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta per le transazioni concluse dal 1 marzo 2013 in poi (il primo versamento è stato prorogato al 16 ottobre 2013).
Oggetto: L’imposta è dovuta in caso di trasferimento della proprietà (e della nuda proprietà in virtù delle modifiche apportate dal D.M. 16 settembre 2013) di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al VI c. dell’art. 2346 c.c. emessi da società aventi sede nel territorio dello Stato, nonchè in caso di trasferimento di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, anche qualora il trasferimento di proprietà di azioni avvenga per effetto della conversione di obbligazioni.
Sono dunque testualmente esclusi i trasferimenti di quote di srl, di società di persone o il trasferimento di obbligazioni.
Soggetto passivo d’imposta: E’ il soggetto a favore del quale viene effettuato il trasferimento, ossia l’acquirente. E’ però obbligato al versamento dell’imposta il Notaio che interviene quale rogante o autenticante del contratto di trasferimento o della girata azionaria, il quale chiederà quindi apposita provvista alle parti.
Termine per il versamento: Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quella del trasferimento di proprietà.
Aliquota: L’aliquota è prevista nella misura dello 0,20% sul valore della transazione (per il 2013 invece è lo 0,22%). L’aliquota si riduce a metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Esclusioni: L’imposta non si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro; alle transazioni e alle operazioni tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all’art. 2359, comma primo, n. 1) e 2) e secondo del c.c., nonchè tra società sottoposte a comune controllo; alle transazioni nell’ambito di contratti di garanzia finanziaria e alle operazioni di finanziamento tramite titoli. Qualora, infine, il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.
Al seguente link il testo del D.M. 21.02.2013 come modificato dal D.M. 16 settembre 2013 e della L. 24 dicembre 2012, n. 228
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