Il d.m. 2.8.1969 detta i criteri per stabilire se un’abitazione possa essere classificata di lusso ai fini delle agevolazioni fiscali. In particolare è a tale provvedimento che si fa riferimento qualora occorra determinare i requisiti delle abitazioni “non di lusso” in caso di “agevolazione prima casa”.
Il decreto è composta di soli otto articoli e di una tabella allegata. I primi sette articoli indicano le singole caratteristiche che rendono un’abitazione “di lusso”. L’articolo 8 presenta carattere residuale: il fabbricato che non ricade in alcuna delle previsioni degli altri articoli, è comunque considerato di lusso se abbia oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata.
Si riporta qui di seguito il testo del decreto:
“Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:
- Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.
- Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
- Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.
- Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
- Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
- Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
- Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
- Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Tabella delle caratteristiche
Caratteristiche | Specificazione delle caratteristiche |
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Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine. |
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Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana |
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Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati. |
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Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi |
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Quando sono a servizio di meno di 4 piani. |
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Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori. |
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Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale. |
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Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell’appartamento:
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Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:
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Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti. |
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Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. |
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Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. |
N.B. – Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appartamento).