Prima dell’introduzione del Codice del Terzo Settore le associazioni e le fondazioni potevano ottenere il riconoscimento ed il conseguente acquisto della personalità giuridica in forza della procedura prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio del 2000.
Per il DPR 361/2000, l’ente del terzo settore poteva acquisire la personalità giuridica a seguito della presentazione di una domanda da parte dell’ente, riconoscimento, e conseguente iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche gestito a livello locale dalle prefetture. La procedura di riconoscimento prevedeva una valutazione – con margini di discrezionalità, cosiddetto “sistema concessorio” – sull’idoneità dell’ente ad operare nel terzo settore e sulla corrispondenza degli scopi dell’ente ai principi di solidarietà e di utilità sociale.
La detta procedura tradizionale di ottenimento della personalità giuridica per gli enti senza scopo di lucro, mediante decreto prefettizio o del Presidente della Regione o della Provincia autonoma ai sensi del d.P.R. n. 361/2000, resta oggi tuttavia riservata ai soli enti che non intendano conseguire la qualifica di ETS (o che non intendano conseguirla immediatamente).
Il Codice del Terzo Settore (legge 117/2017) ha infatti previsto una nuova modalità di riconoscimento di associazioni e fondazioni del terzo settore modificando la procedura per l’acquisto della personalità giuridica, nella quale si rivela fondamentale l’intervento notarile.
Il riconoscimento avviene oggi anche tramite l’iscrizione dell’ente al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), gestito dall’Agenzia per il Terzo Settore. L’iscrizione al RUNTS comporta l’acquisizione automatica della personalità giuridica da parte dell’ente, senza la necessità di un riconoscimento da parte del Ministero, con minori margini di discrezionalità e maggiore semplificazione. Considerata la generale assenza di margini di discrezionalità, nel presupposto comunque della sussistenza delle imprescindibili condizioni di legge, si parla a tal proposito di “sistema normativo” di riconoscimento.
L’art. 22 CTS recita infatti che “Le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo”.
Dopo l’istituzione del RUNTS, pertanto, un ente di nuova costituzione che intenda conseguire la personalità giuridica e abbia le caratteristiche previste dall’art. 4 CTS è chiamato a scegliere se assumere la qualifica di ETS o meno: nel primo caso dovrà adottare una denominazione contenente l’acronimo ETS (o ODV o APS, se del caso) e la procedura per l’ottenimento della personalità giuridica sarà necessariamente quella disciplinata dall’art. 22 CTS (iscrizione a cura del notaio rogante).
Qualora, invece, l’ente non intenda assumere la qualifica di ETS, né ottenere l’iscrizione nel RUNTS, dovrà procedere alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica in base al DPR n. 361/2000, con iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura o la regione o provincia autonoma; in tal caso, resta salva, ovviamente, la possibilità di chiedere in un secondo momento l’iscrizione nel RUNTS, previa adozione delle necessarie modifiche statutarie (prima tra tutte quella relativa all’indicazione dell’acronimo ETS o dell’indicazione di Ente del Terzo Settore nella denominazione, in conformità all’art. 12), mediante verbale e controllo notarile ai sensi dell’art. 22, comma 6, CTS, con conseguente deposito dell’atto a cura del notaio per la sua iscrizione nel RUNTS.
Per ottenere l’iscrizione al RUNTS, l’ente del terzo settore deve presentare una domanda all’Agenzia per il Terzo Settore, allegando la documentazione necessaria per dimostrare la propria idoneità ad operare nel terzo settore e la corrispondenza degli scopi dell’ente ai principi di solidarietà e di utilità sociale.
Qualora l’atto costitutivo dell’associazione o della fondazione ETS siano ricevuti dal notaio o il notaio proceda alla pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, il notaio stesso, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente – ed in particolare dalle disposizioni del Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché al patrimonio minimo previsto dal CTS (15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni) – deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente. L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso.
L’intervento notarile si rivela quindi indispensabile in base alla nuova disciplina, in funzione di garanzia della presenza delle condizioni giuridiche per l’iscrivibilità dell’ente, in parallelo con quanto già avvenuto per l’iscrizione delle società nel Registro delle Imprese. In quest’ultimo ambito l’esclusivo controllo omologatorio del notaio è previsto già da una ventina di anni in virtù del regime introdotto dall’art. 32 della L. 24 novembre 2000 n. 340.
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