L’ art. 11 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 ha modificato in senso favorevole per i contribuenti i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione.
In particolare si è stabilito che non è necessario presentare la dichiarazione di successione nel caso in cui concorrano, cumulativamente, le seguenti condizioni: 1. l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta; 2. il valore dell’attivo ereditario non superi la soglia di centomila euro; 3. l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari. Nel caso in cui le dette condizioni vengano a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie, la dichiarazione va conseguentemente presentata venendo meno il caso di esonero.
Si ricorda che l’esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione non è una novità nel nostro ordinamento in quanto essa era già prevista nel Testo Unico Successioni. Viene tuttavia innalzato da euro 25.833 ad euro 100.000 il limite di valore dell’attivo ereditario in relazione al quale non sussiste l’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione.
L’ art. 11 del d. lgs. 175/2014 suddetto ha anche introdotto alcune semplificazioni documentali. In particolare si consente di sostituire con copie non autentiche munite di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (corredata di copia del documento di identità del dichiarante) ex art. 47, D.P.R. 445/2000 che attesti la loro conformità all’originale, i seguenti documenti da allegare alla dichiarazione di successione medesima: – la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; – la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi; – la copia autentica dell’ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, comma 1, del TUS, e all’art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso art. 16 del TUS; – la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; – i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e 26 del TUS. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.
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