Il "livello" non ha una definizione normativa. Esso tuttavia, come più volte segnalato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1366/1961; Cass. 1682/1963; Cass. 64/1997), è un istituto di fatto corrispondente all’enfiteusi, salvi alcuni effetti secondari. E’ pertanto possibile applicare al livello, in maniera diretta e non analogica, la disciplina prevista per l’enfiteusi dal codice civile e dalle varie leggi speciali che si cono succedute nel tempo. E', quello del livellario, quindi, un diritto reale che si esercita su un fondo appartenente ad altri che viene denominato "concedente". Il livellario ha l'onere di pagare un canone per il godimento del fondo, e detto stesso canone assume il nome di "livello". In virtù dell’applicazione delle norme codicistiche dettate in materia di … [Leggi di più...]
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