L’art. 10 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla l. 8 novembre 2013, n. 128, in vigore dal 1° gennaio 2014 ha introdotto rilavanti modificazioni in materia di tributi dovuti in caso di trasferimento immobiliare a titolo oneroso. Per comodità si riporta qui di seguito il testo dell’articolo.
Art. 10 Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare
1. All’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2 per cento»;
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell’articolo 1, le parole: «dell’aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell’aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l’imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
3. Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Nel d.d.l. di stabilità del 2014, è stata apportata un’ulteriore modifica all’art. 1 della tariffa per cui: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento»
Si tratta di un intervento di radicale trasformazione del precedente sistema di imposizione che riduce a sole tre aliquote l’imposizione proporzionale di registro (9%, 2%, 12%), incide profondamente anche sul precedente sistema di imposizione di natura ipotecaria e catastale e, come si vedrà, ha effetti anche sull’importo delle imposte fisse .La disciplina non incide invece, sulla determinazione della base imponibile che risulta dunque immutata rispetto all’attuale regolamentazione dell’imposta di registro, compresa la disciplina del cd. prezzo valore.
Il nuovo impianto normativo, inoltre, elimina espressamente tutte le precedenti agevolazioni (salva quella, c.d. della “prima casa”) e stabilisce in 1.000,00 euro l’importo minimo da corrispondere in relazione al pagamento dell’imposta di registro. Queste due novità implicano inevitabilmente un aumento dell’imposizione fiscale, da un lato, relativamente alle fattispecie che ante riforma godevano dell’applicazione di norme fiscali di favore, dall’altro, per quelle fattispecie in cui, nonostante l’esiguità del valore della base imponibile (soprattutto quella determinata in base al valore catastale), si è costretti al versamento di importi tributari non inferiori a 1.100,00 euro (tra imposta di registro , non inferiore a 1.000,00 euro e imposte ipotecarie catastali non inferiori a 50 euro ciascuna). Inoltre, con riferimento all’art. 1 della tariffa, sono soppresse le disposizioni che prevedono l’imposizione in misura fissa, a prescindere dalla loro eventuale natura agevolativa.
Trattandosi di norme riguardanti l’imposizione proporzionale di registro, poco significativi sono i riflessi della riforma sugli atti soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, per il principio generale dell’alternatività IVA/Registro (principio per il quale uno stesso atto di trasferimento immobiliare non può scontare una doppia imposizione proporzionale, a titolo di imposta di registro e di Iva) si avrà che, per gli atti soggetti a IVA (le cui aliquote rimangono immutate), saranno sempre dovute imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, nell’importo però, aumentato dalla riforma, di euro 200,00 (al posto dei precedenti 168,00 euro) e saranno altresì dovuti l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. La novella ha invece effetti relativamente alle cessioni che derogano al principio di alternatività (cfr. l’art 40 del Testo Unico dell’imposta di registro) ossia alle cessioni dei fabbricati abitativi e delle relative pertinenze effettuate da soggetti passivi IVA in esenzione dal tributo ai sensi dell’art. 10 n. 8-bis d.p.r. n. 633/1972 e le cessioni di immobili esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 27-quinquies del medesimo decreto, in quanto atti soggetti all’imposta di registro proporzionale di cui all’art. 1 della tariffa. A tali cessioni si applicano le aliquote stabilite dal nuovo art. 1, l’imposta minima di 1000 euro, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, e non sono dovuti l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.
Nonostante l’abrogazione di tutte le precedenti norme agevolative è stata mantenuta quella relativa alla prima casa di abitazione. E’ stata però modificata l’aliquota dell’imposta di registro (si passa dal vecchio 3% all’attuale 2%) e tuttavia l’importo dell’imposta di registro non può mai essere inferiore ai 1.000,00 euro. Le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 50 euro ciascuna, e non sono dovuti l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. Quindi, in definitiva, per un acquisto prima casa si paga oggi il 2% a titolo di imposta di registro (con un minimo di 1.000 euro), 50 euro a titolo di imposta ipotecaria e 50 euro a titolo di imposta catastale.
La nuova normativa non ha modificato il testo della nota II bis all’art. 1 della tariffa allegata al Testo Unico imposta di registro, cosicchè le condizioni personali per godere dell’agevolazione e le dichiarazioni da rendere in atto rimangono le medesime previste ante riforma. E’ stato però precisato che l’agevolazione non può essere richiesta per le case di abitazione ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9. In caso di decadenza dall’agevolazione, la rideterminazione dell’imposta dovuta “nella misura ordinaria”, in relazione alla quale parametrare anche la sanzione del 30 per cento è solo quella relativa all’imposta di registro, restando le imposte ipotecaria e catastale in ogni caso dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Rimane altresì ferma la disciplina del credito d’imposta di cui all’art. 7 l. n. 448/1998, che non configura certo un’agevolazione.
Dubbi interpretativi però sorgono con riferimento ai requisiti oggettivi delle case di abitazione, per il cui acquisto a titolo oneroso è possibile usufruire dell’agevolazione. La qualità di casa di abitazione appare oggi ancorata solo alla categoria catastale (categoria A esclusi A1, A8 e A9) e non più ai requisiti previsti dal D.M. del 2 agosto 1969, che fino ad oggi è stato il riferimento per determinare la qualità “non di lusso” dell’abitazione e rendere applicabile l’agevolazione.
Trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli.
La novella ha salvato dall’abrogazione anche le agevolazioni della piccola proprietà contadina previste dall’ art. 2, comma 4-bis, del d.l.30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25.
Detto comma prevede che “al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. […] I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.
Quindi in presenza dei requisiti per godere dell’agevolazione il trasferimento sconterà l’imposta di registro e l’imposta catastale in misura fissa (oggi pari a 200,00 euro) e l’imposta catastale con l’aliquota dell’1%. Rimane invariata l’esenzione dall’imposta di bollo e la debenza delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali. Se invece si ha riguardo ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze che non rientrino nell’ambito della disciplina di favore esplicitamente fatta salva, troverà applicazione il terzo periodo del comma 1 dell’art. 1 della tariffa parte prima del TUR, così come modificato in sede di legge di stabilità, secondo il quale «se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento». Dovrebbero tornare applicabili a quest’ultima ipotesi il minimo di imposta di registro di 1.000,00 euro e le imposte ipotecaria e catastale fisse a 50 euro. Per i terreni non agricoli torma ad applicarsi l’imposizione generale: 9% imposta di registro, 50 euro imposta ipotecaria e 50 euro imposta catastale.
Per approfondimenti sul tema si rinvia allo studio del CNN n. 1011-2013/T approvato il 13 dicembre 2013, mentre per un prospetto riepilogativo si rinvia al lavoro di G. Petrelli: “Prospetto riepilogativodelle imposte indirette relative ai più frequenti atti immobiliari“.
Commenti ed opinioni